Una riflessione a più voci sulla sentenza Cass. SS.UU. n. 38162/2022

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ITALIA: MATERNITA' SURROGATA

Cassazione civile, sez. unite, 30 dicembre 2022, n. 38162; giudicedonna.it 3-4/2022

«Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU.) civile hanno giudicato incompatibile con i principi italiani di ordine pubblico internazionale il riconoscimento del provvedimento straniero che riconosce la genitorialità del genitore d’intenzione del bambino nato da maternità surrogata.

Come recita la sentenza, “Il caso che ha dato origine al giudizio riguarda un bambino nato all’estero da maternità surrogata. In base al progetto procreativo condiviso dalla coppia omoaffettiva, uno dei due uomini ha fornito i propri gameti, che sono stati uniti nella fecondazione in vitro con l’ovocita di una donatrice. L’embrione è stato poi trasferito nell’utero di una diversa donna, non anonima, che ha portato a termine la gravidanza e partorito il bambino. I due uomini, entrambi di cittadinanza italiana, si sono uniti in matrimonio in Canada e l’atto è stato trascritto in Italia nel registro delle unioni civili.”
L’ufficiale di stato civile aveva rifiutato la trascrizione della decisione giudiziaria estera. La Corte d’appello di Venezia invece aveva accolto il ricorso e accertato che la sentenza emessa dalla Suprema Corte della British Columbia – che ha dichiarato sia il padre genetico che il padre d’intenzione quali genitori del bambino nato da maternità surrogata – possiede i requisiti per il riconoscimento in Italia. Contro questa sentenza, il Ministero dell’interno e il Sindaco di Verona, nella qualità di ufficiale del Governo, hanno ricorso alla Corte di cassazione civile, che ha accolto il ricorso e negata la trascrizione del rapporto di filaizione con il genitore d’intenzione.
Accesso diretto alla sentenza: cortedicassazione.it

La rivista giudicedonna.it, 3-4/2022 vi ha dedicato diversi articoli che discutono e commentano la sentenza.
Nella sua introduzione, Maria Acierno rileva come la giurisprudenza ha dovuto “cercare e trovare risposte alle numerose istanze di riconoscimento giuridico delle relazioni tra coppie adulte e minori fondate sull’attuazione di progetti genitoriali resi possibili grazie alle tecniche di p.m.a. [Procreazione Medicalmente Assistita] effettuate all’estero ma non consentite” nell’ordinamento italiano. La legge sulle unioni civili del 2016 ha escluso tutto l’ambito della filiazione. Emerge quindi “l’esigenza di un bilanciamento tra la netta contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale del ricorso alla gestazione per altri e la necessità di non privare il minore di una relazione a contenuto genitoriale.” Il modello adottivo attuale indicato quale alternativa dai giudici italiani, anche se la recente giurisprudenza lo ha in parte adeguato, continua a porre problemi in relazione al “diritto alla bigenitorialità”.
Marilisa D’Amico e Stefano Bissora, considerano la sentenza delle SS.UU. importante, ma con qualche ombra. Escludendo la trascrivibilità della decisione estera, le SS.UU. hanno voluto disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata, descritta quale “inaccettabile mercificazione del corpo”. Inoltre, hanno voluto escludere “che il desiderio di genitorialità, attraverso il ricorso alla procreazione medicalmente assistita lasciata alla autodeterminazione degli interessati, possa legittimare un presunto diritto alla genitorialità comprensivo non solo dell’an e del quando, ma anche del quomodo.” Infine, hanno voluto escludere un automatismo dipendente dalla scelta dei soli adulti, privilegiando “una relazione affettiva già di fatto instaurata e consolidata”. Gli autori rilevano come da queste concezioni traspare “in modo evidente una visione paternalistica della condizione femminile” (cioè della donna che porta avanti una gravidanza per conto di altri). Inoltre, la via indicata dell’adozione per assicurare il legame con il genitore d’intenzione presenta criticità relative a modalità e tempistiche, senza dimenticare la questione dell’assenso del genitore biologico.
Anche Luigi Fadiga nel suo commento intitolato Co-genitorialità, ordine pubblico, interesse del minore rileva come l’adozione in casi particolari indicata quale via alternativa alla trascrizione del genitore d’intenzione costituisce una forma di tutela non del tutto adeguata. Rileva l’inerzia del legislatore, a cui spetta ”il compito di bilanciare la dignità della gestante e la tutela dei diritti del bambino scegliendo fra le diverse opzioni possibili” e presso cui il monito della Corte “giace inascoltato”.
Gianfranco Gilardi, in Il diritto all’identità familiare e sociale ripercorre in particolare la giurisprudenza sin qui adottata, che “non appare ulteriormente espandibile” e quindi la necessità di un intervento del legislatore.
Simona Argentieri, medico-psicoanalista, discute la sentenza dal punto di vista della psicoanalista e dei Figli da maternità surrogata. Riflette in particolare sul senso del limite: “E’ comprensibile che si desideri avere un bambino ed a tal fine si ricorra ai sussidi medici e tecnologici disponibili. Meno facile è stabilire un limite, quando l’aspettativa si trasforma in ossessione. Il figlio diviene uno strumento perentorio per la conferma della propria identità, al servizio del quale vengono spese tutte le energie vitali, in precisa colluszione con le fantasie di onnipotenza di alcuni medici.” Non è poi possibile “fare ipotesi plausibili su quali effetti avranno sui bambini le operazioni tecnologiche della maternità surrogata.” Ma se biologia, vicissitudini psicologiche e relazioni infantili non sono destino, “tale imprevidibilità non dovrebbe diventare l’alibi per qualunque azzardo e arrogante manipolazione a spese altrui.”
Nella sua Nota critica, Fabrizio Filice rileva come nella sentenza colpisce l’assenza della gestante e della donatrice dell’ovulo. Si chiede anche quale è l’ordine pubblico con cui la trascrizione del genitore d’intenzione di bambino nato da p.m.a. sarebbe in contrasto: “… potrebbe porsi il dubbio che non sia il riconoscimento dello status di filazione intenzionale ma il suo assoluto impedimento a profilarsi, sempre di più, come contrario all’ordine pubblico internazionale.” Sottolinea l’atteggiamento “paternalista e patriarcale nei confronti” … “delle due donne che hanno scelto liberamente di partecipare al progetto gestionale per altri”, la prima donando il gamete e la seconda portando avanti la gestazione. Affermare, come lo fanno le SS.UU., l’illegalità della gestazione per altri descrivendola come operazione “che tende a cancellare il rapporto tra la donna e il bambino che porta in grembo, ignorando i legami biologici e psicologici che si stabiliscono tra madre e figlio nel lungo periodo della gestazione e così smarrendo il senso umano della gravidanza e del parto”, considera Filice, significa “affermare l’illegalità ontologica dell’interruzione volontaria della gravidanza prima ancora che della maternità surrogata.”
Valeria Montaruli dedica il proprio contributo Divieto di maternità surrogata e tutela del minore secondo Cass. S.U. in particolare all’invito della Corte a colmare il vuoto normativo rivolto al legislatore in relazione ad alcuni aspetti di incongruenza dell’adozione.
Infine, la rivista riporta uno “Stralcio delle conclusioni dell’avv. gen. della Procura generale presso la Corte di Cassazione, Renato Finocchi Ghersi, sul ricorso RG 30401/2022, rimesso alle S.U. ex art. 374 cpc per le questioni di massima di particolare importanza”: Sul riconoscimento del rapporto di filiazione con il genitore intenzionale
 
Sulla questione dell’adozione in casi particolari che viene indicata quale via da seguire per figli nati attraverso la procreazione medicalmente assistita praticata all’estero su richiesta di coppie femminili, oppure grazie alla gestazione per altri, si veda anche l’articolo di Stefania Stefanelli Stato giuridico e parentela del minore adottato in casi particolari: limiti applicativi e istanze di tutela dei nati da p.m.a. in coppia femminile e g.p.a. apparso sulla rivista GenIus.
 
La sentenza e le successive manifestazioni a favore dei “diritti dei figli e figlie di coppie dello stesso sesso” hanno fatto discutere parecchio e sono uscite diverse riflessioni anche sul sito della libreria delle donne di Milano rilevando come l’assimmetria tra i sessi nella procreazione, “Il di più femminile viene collocato in una dimensione irrilevante e sorprende che siano anche le donne a fare questa mossa”. (Laura Colombo, Donne, uomini, bambini, famiglie, 31 marzo 2023). Non “tutto quello che si desidera è trasformabile in un diritto. Più precisamente: non si può fare mercato del corpo delle donne” (Silvia Motta, Gestazione per altri: non tutto quel che si può fare va fatto, 30 marzo 2023). Clara Jourdan, in Diritti dei bambini (21 marzo 2023) parla di bambini e bambine comperate: “gli esseri umani non possono essere oggetto di scambio, da quando è stata abolita la schiavitù”. E si chiede “Come si può credere che il diritto ad avere due padri si possa basare sul privare un bambino o una bambina del suo primo diritto, il legame con la madre?”

E altri contributi: libreria delle donne di Milano

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