Discriminazioni delle donne nel mercato del lavoro

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ITALIA: IL DIRITTO FEMMINILE - MERCATO DEL LAVORO

2022

Elisabetta Tarquini, «Le discriminazioni economiche e di carriera delle donne nel mercato del lavoro», Questione giustizia, Trimestrale promosso da Magistratura democratica, No. 2022/4 su “Il diritto femminile”.

L’autrice percorre dapprima brevemente il cambiamento delle tutele giuridiche delle donne da un modello “protettivo”- legato alla “essenziale funzione familiare” delle donne - al modello “emancipatorio”, di matrice UE, essenzialmente costruito sul principio di non discriminazione. Non (più) conservazione di un ordine sociale, ma protezione in quanto attrici economiche alla pari degli uomini e quindi in riferimento al mercato. In questo percorso, la Corte di giustizia europea ha “dichiaratamente ancorato ai diritti fondamentali della persona” il principio di non discriminazione, “così che esso si è rivelato capace di operare anche in maniera disfunzionale rispetto alle logiche del mercato per cui era nato.” Nel secondo capitolo, l’autrice tratta il tema della differenza salariale per un lavoro di uguale valore che anche in Italia continua a persistere, e agli strumenti per affrontarla. Quanto alla questione della trasparenza salariale, ossia dell’accesso ai dati di paragone, ci sembra interessante quanto riferisce in relazione all’obbligo dei datori di lavoro che impieghino più di 50 dipendenti di redigere e trasmettere un rapporto al Ministero del lavoro, che deve essere trasmesso anche alle rappresentanze sindacali aziendali. Tale rapporto deve contenere, tra le altre informazioni, “le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l’inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonché l’importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore».
Esso deve, inoltre, contenere «informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l’accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera» (entrambi i riferimenti sono all’art. 46 del d.lgs n. 198/2006).” Un decreto ministeriale del 29 marzo 2022 infine prevede che questo rapporto “sia conservato dalla consigliera di parità e dalle rappresentanze sindacali aziendali, e da essi consegnato al lavoratore o alla lavoratrice che ne facciano richiesta al fine di tutelare i propri diritti in giudizio”.
L’autrice si chiede poi se i divieti di discriminazione servono alle donne o se non abbiano piuttosto comportato lo smantellamento delle legislazioni protettive del lavoro. Per alcun*, la protezione particolare delle donne sarebbe stata espressione di “un principio che non riguarda solo le donne: la vita umana, e la società, cioè le relazioni che ci tengono uniti gli uni agli altri e ci danno autonomia e libertà, hanno valore e per questo devono essere tutelate davanti alla logica del profitto che tende a espropriarle”. L’autrice rileva giustamente che “le tutele sono diminuite in relazione a scelte di politica del diritto del tutto indipendenti dai divieti di discriminazione”, legate cioè alle trasformazioni delle imprese e dell’organizzazione del lavoro. “Anzi, rispetto alla “teologia del mercato”, i divieti di discriminazione hanno in effetti mostrato di operare (non sempre, ma comunque in misura significativa) come limite insuperabile, anche a dispetto della loro origine, come già scriveva l’avvocato generale nelle sue conclusioni nel caso Feryn: «il mercato non cura le discriminazioni, per questo ci vuole la legge»”.
Accesso diretto a questo ed altri articoli: questionegiustizia.it
Lo stesso numero della rivista Questione Giustizia, dedicata al Diritto femminile  contiene anche un articolo su Le molestie nei confronti delle lavoratrici, di Marta Giaconi in cui delinea il quadro normativo in materia di molestie di genere e sessuali sui luoghi di lavoro, nel contesto della protezione di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in quello delle norme antidiscriminatorie. Dedica poi un capitolo alla Convenzione ILO sulla violenza e sulle molestie n. 190 del 2019, ratificata dall’Italia il 15 gennaio 2021 e i possibili sviluppi futuri.

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