Massima inquisitoria sociale: il giudice deve interpellare le parti e può assumere prove di propria iniziativa

SVIZZERA, TICINO: LEGGE SULLA PARTIA' DEI SESSI

Tribunale cantonale d'appello, IICCA, 5 marzo 2020 (12.2028.80)

Nelle controversie in materia di Legge federale sulla parità die sessi e in materia di diritto del lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30'000.00 vale la massima inquisitoria sociale: il giudice accerta d’ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove, pur non supplendo alle carenze di un parte negligente.
La controversia riguarda una redattrice presso la SSR (Societa svizzera di radiotelevisione) che fa valere una discriminazione nell’ambito della classificazione.
Il Pretore, basandosi unicamente sulle prove documentali, aveva respinto la petizione perché «la libertà contrattuale dovesse essere considerata predominante rispetto alla garanzia dell’uguaglianza».
Il Tribunale d’appello del Canton Ticino, in accoglimento del ricorso contro la sentenza pretorile, rinvia l’incarto al Pretore affinché completi l’istruttoria. In particolare andranno accertate il percorso professionale dei colleghi uomini, l’attività da loro svolta prima di venire assunti, in quale classe e funzione sono stati inseriti nell’organico nonché quando e per quale ragione hanno ottenuto l’accesso a una o più classi superiori.
Il diritto alla prova è espressamente codificato all’art. 152 cpv. 1 CPC e ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte (consid. 4.1). Inoltre, in questo tipo di controversie vale la massima inquisitoria (art. 247 cpv. 2 lett. a e b cifra 2 CPC), ciò che impone al giudice di interpellare le parti se ha motivo di dubitare della completezza delle allegazioni di fatto e dei mezzi di prova offerti e può assumere prove di propria iniziativa (consid. 4.3). Il TA precisa pure che anche in relazione all’art. 328 CO il principio della libertà contrattuale andrà analizzato, e se del caso debitamente relativizzato, «tenendo conto della natura parastatale della datrice di lavoro e del ruolo di servizio pubblico da essa svolto.»

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