Appartenenza ad un particolare gruppo sociale

ITALIA: DIRITTO D'ASILO

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fascicolo 1/2022 - rassegna giurisprudenziale a cura di Martina Flamini e Nazzarena Zorzella

Il Tribunale di Bologna con sentenza 07.10.2021, N.R.G. 2019/7076 ha riconosciuto lo status di rifugiata ad una donna della Nigeria, perché vittima di atti di persecuzione sotto forma di violenza di genere ed appartenente al «gruppo sociale» delle vedove.
L’esistenza di una persecuzione personale e diretta per l’appartenenza al gruppo sociale delle donne vedove è stata riconosciuta perché i rituali di vedovanza e le conseguenze dell’essersi sottratta a tali rituali costituiscono «atti specificamente diretti contro un genere sessuale». A queste conclusioni il Tribunale è giunto attraverso i ricercatori EASO [European Asylum Support Office] «che supportano la Sezione specializzata del Tribunale di Bologna, relativo al trattamento discriminatorio e persecutorio delle vedove in Nigeria ed alla possibilità di qualificare i rituali di vedovanza come una forma di violenza di genere.»

Accesso diretto alla sentenza e alla rassegna giurisprudenziale a cura di Martina Flamini e Nazzarena Zorzella: dirittoimmigrazionecittadinanza.it

La Rassegna di giurisprudenza pubblicata nell’ultimo numero della Rivista Diritto Immigrazione Cittadinanza presenta ulteriori sentenze interessanti anche per la pratica in altri paesi:

Tribunale di Bologna, 30.09.2021, N.R.G. 15958/2018: 
Mutilazione genitale, Nigeria: «La fondatezza del timore è stata ravvisata dai giudici bolognesi, anche grazie all’applicazione del principio del beneficio del dubbio (ancora molto raramente utilizzato nelle decisioni dei Tribunali), in ragione dell’omertà che circonda la pratica delle MGF, percepita come tradizionale nel contesto generale della Nigeria e come doverosa nel contesto etnico»

Tribunale di Brescia, 02.03.2021, N.R.G. 69 2019:
Mutilazione genitale, Ghana: «i maltrattamenti subiti dalla ricorrente dopo la mutilazione rivelano come l’assoggettamento a tale violenza di genere rappresenti una forma di controllo famigliare alla quale la ricorrente, nell’impossibilità di ricevere aiuto dalle autorità statuali, non potrebbe sottrarsi. Le conseguenze fisiche e psichiche di tale atto persecutorio non potrebbero che aggravarsi in caso di rimpatrio, proprio in ragione dell’impossibilità di ricevere supporto dalla famiglia o dallo Stato»

Tribunale di Bologna, 06.04.2021, N 18107/2018:
Tratta ai fini sessuali, Nigeria: «nonostante l’esperienza di tratta si sia ormai conclusa (…), possa ritenersi sussistente il rischio di subire nuovi atti persecutori» tra cui il rischio relativo «all’esclusione sociale che subiscono le vittime di tratta una volta tornate nella propria comunità ed alla condizione di povertà in cui si trovano le dette vittime»

Corte di cassazione, ordinanza n. 24397/2021:
Orientamento omosessuale, Gambia: «la circostanza che l’omosessualità sia reato in Gambia evidenzia ex se il trattamento ingiustamente discriminatorio riservato agli omosessuali, e rende tutte le loro storie inevitabilmente somiglianti, non essendo necessario alcun ulteriore circostanza, al di là della mera inclinazione sessuale dell’individuo, per far scattare la persecuzione». Non si può inoltre pretendere che il proprio orientamento venga tenuto nascosto, perché così ragionando «si finirebbe per affermare il principio per cui, in presenza di fenomeni repressivi delle più intime esplicazioni della personalità umana – la libera scelta sessuale rientra di certo in tale ambito – la persona sia tenuta a vivere la propria scelta di nascosto, frustrando quindi le proprie inclinazioni personali in ragione dell’esigenza di rispettare una norma sostanzialmente ingiusta».

Vale la pena dare un’occhiata all’integralità della rassegna, che tratta ulteriori casi di orientamento sessuale, schiavitù, religione, protezione sussidiaria in ragione di conflitti nella regione di origine del richiedente ecc.

Gender Law Newsletter FRI 2022#2, 01.06.2022 - Newsletter abonnieren