Rifiuto di riconoscere l'esistenza di una discriminazione salariale fondata sul sesso
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Gender Law Newsletter FRI 2025#2, 01.06.2025 - Newsletter abonnieren
SVIZZERA: LEGGE FEDERALE SULLA PARITÀ DEI SESSI (CONTRIBUTO ESTERNO)
Contributo esterno dell'avv. Nora JARDINI CROCI TORTI sulla sentenza del Tribunale federale 1C_290/2024 del 14 febbraio 2025
Questo contributo riassume e commenta una sentenza del Tribunale federale che rifiuta di riconoscere une discriminazione salariale basata sul sesso perché la disparità di trattamento denunciata è fondata su dei motivi oggettivi come l'anzianità di servizio ed è di natura temporanea e bassa.
A. Fatti e procedimento
La ricorrente lavorava dal 2015 alle dipendenze del Cantone Ticino quale perita fiscale ed era stata inserita nella classe di stipendio 11 con 10 aumenti. Alla dipendente sono in seguito stati concessi gli aumenti annuali ordinari, di modo che il 1° gennaio 2022 ha raggiunto 14 aumenti di stipendio nella classe 11 (corrispondenti a fr. 130'158.–).
Nel 2022 la ricorrente ha partecipato ad un concorso pubblico per la funzione di Capo ufficio presso l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche. Con risoluzione del 30 marzo 2022, il Consiglio di Stato l’ha promossa a questa funzione e l'ha assegnata alla classe di stipendio 14 con 11 aumenti (corrispondenti a fr. 143'444.–) a partire dal 1° aprile 2022.
La dipendente ha dapprima ricorso dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino, chiedendo “che le fossero riconosciuti almeno la classe 14 con 21 aumenti di stipendio per tenere conto della sua precedente esperienza professionale”.
Con sentenza del 25 marzo 2024, il Tribunale cantonale amministrativo ha “accolto (parzialmente) il ricorso, rettificando la decisione impugnata nel senso che dal 1° aprile 2022 la dipendente era iscritta nella classe di stipendio 14 dell'organico con 14 aumenti (corrispondenti a fr. 151'575.–)”. Il Tribunale cantonale amministrativo ha “posto la tassa di giustizia, di complessivi fr. 1'800.–, a carico della ricorrente nella misura di fr. 1'000.– e per il rimanente a carico dello Stato del Cantone Ticino”.
La dipendente ha in seguito ricorso contro la decisione cantonale con un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare la decisione cantonale e di rinviare la causa al Consiglio di Stato, “affinché la iscriva nella classe di stipendio 14 con 21 aumenti a partire dal 1° aprile 2022”. La ricorrente ha inoltre chiesto “che le fosse versata l'intera differenza salariale maturata dal momento della sua nomina a capa ufficio”.
La ricorrente ha in primo luogo sostenuto che, “nonostante la correzione apportata, lo stipendio riconosciutole [dal Tribunale cantonale amministrativo] (classe di stipendio 14 con 14 aumenti) violerebbe il principio della parità di trattamento, siccome la sfavorirebbe sia rispetto a due colleghi uomini a lei subordinati sia nei confronti della precedente capa ufficio, che al momento della partenza si trovava nella classe di stipendio 14 con 22 aumenti”. I due colleghi subordinati – due capi gruppo – si trovavano al massimo della classe 12.
Inoltre la ricorrente ha rimproverato al Tribunale cantonale amministrativo di essere “incors[o] nell'arbitrio anche per non avere confrontato la sua retribuzione con quella di altri funzionari dirigenti di pari rango (altri capi ufficio della Divisione delle contribuzioni con competenze e formazioni analoghe) o di rango superiore. Ha inoltre contestato il fatto che la precedente istanza non abbia preso in considerazione l'ipotesi di una discriminazione salariale fondata sul sesso” (art. 8 cpv. 3 della Costituzione federale [Cost.], art. 3 cpv. 2 della legge federale
sulla parità dei sessi [Lpar]), “ritenuto che i due citati colleghi a lei sottoposti erano entrambi uomini”.
B. Commento alla sentenza del Tribunale federale
Occorre innanzitutto precisare che la dipendente non era rappresentata da un/una legale nella procedura cantonale e quindi aveva fatto valere unicamente una discriminazione salariale nei confronti dei suoi sottoposti, ma non aveva argomentato che questa discriminazione era una discriminazione salariale legata al sesso secondo l’art. 3 cpv. 2 Lpar.
Nel ricorso al Tribunale federale, essendo la ricorrente assistita da un’avvocata si è sollevato l’argomento della discriminazione salariale fondata sul sesso rispetto ai sottoposti della ricorrente che erano tutti uomini.
Il Tribunale federale non è purtroppo entrato nel merito di queste contestazioni poiché ha ritenuto che non essendo le stesse state sollevate in sede cantonale, ma solo per la prima volta dinnanzi al Tribunale federale esse sono state presentate in urto con il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.) e non dovevano quindi essere vagliate in quella sede.
Il Tribunale federale indica in ogni caso che le differenze invocate sono riconducibili unicamente all'anzianità di servizio e non ad una discriminazione legata al sesso.
Ci si chiede come mai il Tribunale federale non abbia considerato che i sottoposti alla ricorrente che percepivano un salario maggiore al suo erano uomini e abbia considerato unicamente l’aspetto dell’anzianità di servizio.
Per quanto riguarda la violazione dell’art. 8 cpv. 1 Cost., il Tribunale federale ha indicato che le autorità cantonali beneficiano di un ampio margine di apprezzamento, in particolare per quanto attiene gli aspetti organizzativi e retributivi e che il “giudice adito deve rispettare un particolare riserbo quando si tratta non soltanto di confrontare due categorie di aventi diritto, ma di valutare un intero sistema salariale”.
Nel caso concreto risultava che vi fosse una differenza tra il nuovo stipendio della ricorrente (fr. 151'575.–) e quello dei due capi gruppo al massimo della classe 12 (fr. 154'349.–).
Il Tribunale federale ha però ritenuto che non vi sia stata alcuna violazione dell’art. 8 Cost. poiché la differenza di retribuzione era fondata su dei motivi oggettivi come l’anzianità di servizio, aveva carattere temporaneo ed era esigua (meno del 2%).
In merito alla differenza con la precedente capa ufficio, il Tribunale federale ha ritenuto che il numero maggiore di aumenti salariali era riconducibile alla progressione della sua carriera e quindi la situazione della precedente capa ufficio era diversa da quella della ricorrente, che si trovava all'inizio della carriera nella funzione dirigente di capa ufficio.
La posizione di quest'ultima era infatti stata determinata dall'evoluzione salariale nel corso della sua carriera e non poteva essere confrontata con quella della ricorrente, che si trovava all'inizio della carriera di capa ufficio.
Si noti infine che nella sua decisione il Tribunale federale utilizza il termine “capo ufficio” invece di utilizzare quello più paritario e corretto di “capa ufficio”.
Accesso diretto alla sentenza (https://www.bger.ch)