Carta di identità elettronica – Inserimento dell’espressione “genitore” in luogo di “madre/padre”

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Gender Law Newsletter FRI 2025#2, 01.06.2025 - Newsletter abonnieren

ITALIA: DIRITTO DELLE PERSONE

Corte Suprema di Cassazione d’Italia, sentenza 9216 del 8 aprile 2025

Le diciture previste dai modelli ministeriali ed imposte dal decreto ministeriale del 31 gennaio 2019 non erano rappresentative di tutte le legittime conformazioni dei nuclei familiari e pregiudicavano il diritto del minore di ottenere una carta d’identità rappresentativa della sua peculiare situazione familiare.

Il caso riguarda un minore figlio di un genitore naturale ed un genitore adottivo dello stesso sesso. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte Suprema di Cassazione, l'adozione del minore anche in questi casi produce effetti pieni e fa nascere relazioni di parentela con i familiari dell'adottante. La Corte distrettuale di Roma aveva quindi deciso che non era possibile stabilire delle regole in base alle quali sulla carta di identità potessero essere indicati dati personali difformi dalle risultanze dei registri da cui quei dati erano estratti e ha pertanto ordinato al Ministero dell’Interno di indicare sulla carta d’identità elettronica del minore la dicitura “genitore” o altra dizione corrispondente alle risultanze dello stato civile in corrispondenza dei nomi (in questo caso) delle due madri.
Secondo il Ministero appellante invece, la legge italiana consente e legittima la formazione esclusivamente di atti di nascita, e dello stato civile, recanti l’indicazione di un “padre” e di una “madre” e il decreto ministeriale in questione si è quindi limitato ad adeguare la vigente disciplina delle modalità tecniche di emissione della carta d’identità elettronica alla normativa dello stato civile.
Ma la fattispecie non concerne[va] una questione di stato civile bensì una questione di fatto divenuta incontestabile (data l’adozione da parte della moglie della madre, trascritta negli atti di stato civile). In altre parole, l’istanza inferiore non ha violato le norme vigenti né ha inteso scardinare il concetto di bigenitorialità padre/madre, ma ha “correttamente preso atto delle reali circostanze invocate dalle parti, disponendo così la corretta indicazione dei dati corrispondenti alle figure genitoriali nel rilascio della CIE (carta di identità elettronica) per il piccolo”.

Accesso diritto alla sentenza (https://www.cortedicassazione.it)