Un soggiorno di 15 mesi presso una struttura protetta è un indizio forte di violenza domestica
SVIZZERA: VIOLENZA DOMESTICA
Tribunale federale 2C_173/2024 del 16 settembre 2025
Un soggiorno di 15 mesi presso una struttura protetta è un indizio forte di violenza domestica
Il Tribunale federale accoglie il ricorso contro il mancato rinnovo del permesso di dimora dopo lo scioglimento dell’unione coniugale a una moglie e madre residente in Svizzera dal 2004 in base all’art. 50 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; violenza domestica). Evita di esaminare la questione della discriminazione in quanto donna invalida.
I. Fatti e storia procedurale
Il caso concerne una cittadina italiana nata nel 1964 arrivata in Svizzera nel 2004 per raggiungere il marito, assieme a tre figli, di cui uno deceduto poco dopo l’arrivo in Svizzera. Mentre al marito nel 2007 era stato rilasciato un permesso di domicilio UE/AELS, la moglie è rimasta con un permesso di dimora UE/AELS. La coppia si separa e l’interessata viene accolta in una casa protetta dove soggiorna per 15 mesi. L’assicurazione invalidità accerta una parziale incapacità al lavoro pur non riconoscendole inizialmente nessuna rendita. Trova lavoro presso un laboratorio protetto. Dopo la separazione dal marito, l’ufficio per la migrazione non le rinnova il permesso di dimora: a mente dell’autorità cantonale, in relazione all’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), “non poteva essere considerata come lavoratrice dipendente ai sensi dell’Accordo. Non poteva nemmeno appellarsi a quest’ultimo per cercare un impiego, non avendo concrete prospettive di lavoro entro un termine ragionevole così come non poteva vantare un diritto a rimanere”. (consid. 4).
Il Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo cantonale respingono i rispettivi ricorsi contro tale decisione e negano l’assistenza giudiziaria: secondo loro, nonostante l’art. 50 LStrI e le diverse norme di protezione nelle convenzioni internazionali, i ricorsi sarebbero privi di possibilità di successo.
Dinnanzi al Tribunale federale, la ricorrente fa valere in particolare la violazione degli art. 50 LStrI, art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e art. 59 della del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). In relazione all’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), fa valere che non riconoscerle lo statuto di lavoratrice la discrimina non solo in quanto donna e non solo in quanto persona disabile, ma in quanto donna con disabilità (cfr. consid. 5), in violazione della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW; in particolare l'art. 16 cpv. 1 lett. c) e della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) nonché dell’art. 8 cpv. 2 Cost: maggiori dettagli in coda al presente articolo.
II. Legitimazione
Il Tribunale federale riconosce la legittimazione a ricorrere (cfr. art. 83 lett. c cifra 2 della legge sul Tribunale federale, LTF) da un lato perché in quanto cittadina italiana può, in linea di principio, appellarsi all’ALC che conferisce – a determinate condizioni – un diritto al soggiorno, dall’altro perché l’art. 50 LStr conferisce un diritto al rinnovo del permesso se l’unione coniugale è durata almeno 3 anni.
Conferma invece che il Trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra la Svizzera e l’Italia il 22 luglio 1868 si applica solo ai cittadini già al beneficio di un permesso di domicilio (consid. 1.4), che l’art. 16 cpv. 1 lett. c CEDAW è di natura prammatica e non direttamente giustiziabile (consd. 1.5.1), che la Convenzione di Istanbul non crea diritti soggettivi per i cittadini (consid. 1.5.2), ma che comunque CEDAW e Convenzione di Istanbul impongono in particolare di interpretare l’art. 50 cpv. 2 LStrI alla luce degli obblighi di garantire la tutela delle vittime (consid. 1.5.2).
Quanto all’art. 5 CDPD, si tratta di una norma direttamente applicabile, che attiene invece al merito (consid. 1.5.4).
III. Nel Merito
Nel merito, il Tribunale federale esamina il ricorso sotto l’aspetto dell’art. 50 cpv. 1 lett. b LStr (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2018), ossia il diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento del matrimonio in presenza di gravi motivi, in particolare quando il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio (consid. 6.2.1). Dopo aver ripercorso la relativa giurisprudenza (consid. 6.2.2) nonché i documenti agli atti (consid. 6.2.3), conclude: “Quantunque ne dica la Corte cantonale il fatto che la ricorrente abbia soggiornato più di un anno – 15 mesi per l’esattezza – presso una struttura protetta è un indizio forte di violenza domestica”. Anche da altri documenti prodotti “emerge una continuità e una regolarità nel racconto della ricorrente.” E nel decreto di non luogo a procedere dopo il deposito di una denuncia penale “è comunque stato constatato un contesto familiare difficile da anni a causa di problemi di salute, di traumi passati e di difficoltà finanziare”. Di conseguenza, il ricorso si rivela fondato e deve essere accolto (consid. 6.2.4).
Non è pertanto più necessario “esaminare se il diritto a un’autorizzazione di soggiorno sia dato anche in base alle varie norme dell’ALC rispettivamente all’art. 8 CEDU e agli altri disposti di diritto internazionale richiamati dalla ricorrente”.
Commento di Rosemarie Weibel
Riassumiamo qui l’argomentazione di ricorso, anche se non riprodotta nella sentenza: come la maggior parte delle donne coniugate con figli, durante il matrimonio la ricorrente aveva lavorato solo a tempo parziale. Negarle la qualità di lavoratrice e con ciò il rinnovo del permesso di soggiorno significa che la parità di diritti in relazione allo scioglimento del matrimonio non è garantita, in violazione dell’art. 16 cifra 1 lit. c CEDAW. Se poi a questo come nel caso concreto si aggiunge una ridotta capacità al guadagno e quindi l’impossibilità di trovare un lavoro non solo marginale che permetta di vedersi riconosciuta la qualità di lavoratrice, la donna divorziata è discriminata anche a causa della disabilità, in violazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) e dell’art. 8 cpv. 2 Cost. che vieta discriminazioni a causa di menomazioni fisiche, mentali o psichiche: questa donna non ha alcuna possibilità di poter ottenere un permesso indipendente dal marito.
Accesso diretto alla sentenza (https://search.bger.ch)