Le tante facce della violenza di genere: economica, assistita, sessuale…

Spendenbutton Faire un don
Gender Law Newsletter FRI 2025#4, 01.12.2025 - Newsletter abonnieren



UNIONE EUROPEA E ITALIA: VIOLENZA DI GENERE

 2025


Tiziana BERAUDI e Cesarina MANASSERO, La violenza economica in un contesto di vita patriarcale – Nota a Cass. N. 1268/2025, di giudicedonna.it Numero 2/2025
Giulia IOFRIDA, La violenza di genere e domestica. Ambito civile della tutela, giudicedonna.it, 2025/2
Stefania SCARPONI, Licenziamento disciplinare per comportamento di molestie sessuali nel luogo di lavoro e onere della prova, giudicedonna.it, 2025/2

In questo periodo sono usciti diversi articoli interessanti su giudicedonna.it in relazione alla violenza di genere nei suoi molteplici aspetti: violenza economica, ambito civile di tutela (in Italia) e molestie sessuali sul posto di lavoro.

Tiziana BERAUDI e Cesarina MANASSERO analizzano questa sentenza di Cassazione che per la prima volta declina il fenomeno della violenza di genere “sotto il particolare profilo della violenza economica, un fenomeno subdolo di violenza, una forma di violenza velenosa, infestante ed insidiosa, spesso difficile da ricostruire, viene collegato direttamente al fenomeno discriminatorio”. Nel caso concreto, un marito impediva alla moglie di rendersi economicamente indipendente, pretendendo che si occupasse esclusivamente di casa e azienda del coniuge.
L’articolo segnala anche alcuni supporti interessanti per individuare la violenza economica, tra cui la “Scale of Economic Abuse” costituita da 12 items che descrivono comportamenti economicamente violenti, la direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne che al n. 32 tratta della violenza sotto forma di controllo economico o la descrizione di violenza domestica data dall’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (Eige), senza dimenticare la doppia valenza della violenza economica nei confronti delle donne immigrate, legate al coniuge anche in relazione al rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno.

Giulia IOFRIDA espone in modo particolare le norme e la giurisprudenza italiane in seguito all’adozione della Convenzione di Istanbul, con particolare riferimento alle tematiche della violenza assistita, della tratta di esseri umani e della protezione internazionale nonché della vittimizzazione secondaria.

Stefania SCARPONI commenta una sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 150 del 17 marzo 2025. La sentenza ruotava in particolare attorno alla credibilità della vittima delle molestie sessuali (anche) in seguito alle quali la datrice di lavoro aveva proceduto al licenziamento dell’autore di tali atti. La prima istanza aveva ritenuto poco credibile la vittima perché si era fatta avanti solo alcuni giorni dopo i fatti. L’autrice rileva come “In effetti non ha alcun appiglio teorico né sociologico pretendere di identificare un comportamento specifico e, come afferma la sentenza, “ideale” in capo a chi è stato molestato tale da far ritenere non plausibili altri tipi di reazione, e costituisce un preconcetto che si traduce nella c.d. “vittimizzazione secondaria”, stigmatizzata anche dai citati atti internazionali”.
Da notare che in Italia per le molestie sessuali, considerate discriminazioni vietate, vige un alleggerimento dell’onere della prova: è “sufficiente che la vittima fornisca elementi di fatto tali da costituire indizi precisi e concordanti della molestia subita”. Il licenziamento dell’autore delle molestie è legittimo anche in assenza di aggressioni fisiche.

Accesso diretto all'articolo sulla violenza economica in un contesto di vita patriarcale
Accesso diretto all'articolo sulla violenza di genere e domestica
Accesso diretto all'articolo sul licenziamento disciplinare per comportamento di molestie sessuali