Giudice donna anno 6 no. 02/2020 - dall'etica professionale al diritto di famiglia alle esperienze maturate durante il lock-down

ITALIA: DONNE MAGISTRATO

Giudice donna anno 6 no. 02/2020 - Trimestrale dell'Associanzione Donne Magistrato Italiane

Dopo una serie di interventi in tema di magistratura italiana - Correnti, correntismo, carriere, Il recupero dell'etica professionale e la necessità di una responsabilizzazione collettiva, il nuovo numero di giudicedonna contiene diversi contributi e spunti di interesse anche al di fuori dello stretto sistema giudiziario italiano:
In «Il Revirement della Cassazione dopo la decisione a Sezioni Unite», Mirzia Bianca, analizza il rapporto tra la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e la legislazione e giurisprudenza italiana in materia di trascrizione dell'atto di nascita legalmente costituito all'estero di un bambino nato mediante gestazione per altri – che l’Italia considera contraria all’ordine pubblico - nella parte in cui attesta la filiazione del genitore intenzionale non biologico. Giunge alla conclusione che il rapporto di filiazione è e deve rimanere uno status, la cui fonte deve essere una fattispecie complessa e non un atto di mera volontà negoziale. Di conseguenza, l’interesse del minore a mantenere casomai il rapporto affettivo con il genitore di intenzione va valutato caso per caso, in concreto. In questo senso, il diritto interno è conciliabile con la giurisprudenza europea.

In «Tutela della privacy e diritto all’identità genitoriale», Alessia Bolognese discute la sentenza della Corte di cassazione n. 8459/2020, una domanda di accertamento di paternità nei confronti di padre deceduto pendente causa e a cui era subentrato l’erede. Discute quindi questioni come l’accertamento di paternità in base a campioni biologici conservati dall’Ospedale, il risarcimento del danno iure hereditatis per il danno subito «dal genitore che non ha avuto notizia della paternità» e che pertanto non ha potuto esercitare il diritto alla genitorialità. «La problematica oggetto di esame da parte della Suprema Corte risulta di particolare interesse in quanto affronta la questione dell’illecito extracontrattuale nell’ambito delle relazioni familiari da una prospettiva inedita, ossia quella di un padre il quale non venga informato dalla gestante della riconducibilità a lui della gravidanza. La Cassazione, pur rigettando il ricorso in punto risarcimento danni, ammette in astratto la configurabilità di un danno da lesione dell’identità personale in capo ad uno dei genitori.» In altre parole: potrebbe esservi una astratta responsabilità della madre per omessa informazione.
Quanto alla giurisprudenza più prettamente italiana, Eliana Reggiani analizza «La giurisprudenza di legittimità sulla ripetibilità delle somme corrisposte a titolo di assegno di mantenimento dei figli e del coniuge separato», che allentando il principio di irripetibilità e non compensabilità dei contributi alimentari sembra maggiormente orientato verso un esame in concreto del carattere prettamente alimentare dell’assegno non solo per (ex) coniugi, ma anche per figli diventati economicamente autosufficienti. La conseguenza è che laddove l’assegno non è strettamente destinato al mantenimento, ma per esempio al mantenimento del tenore di vita matrimoniale ben oltre le necessità alimentari, in caso di riduzione di contributi già versati (per esempio in appello) il creditore alimentare può essere tenuto al rimborso.
Cristina Cechetti in «L'assegno di divorzio a due anni dalla pronuncia n. 18287/2018 delle S.U. della Corte di cassazione» discute i criteri per la fissazione di un assegno divorzile. Laddove si accerta un divario delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e l’impossibilità di colmarlo autonomamente, la questione a sapere è quale sia il carattere dell’assegno: mantenimento, compensazione per le conseguenze del contributo fornito dal coniuge in situazione di svantaggio (sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali), risarcimento perché la crisi del matrimonio è da addebitare all’altro coniuge? La distinzione può avere importanti conseguenze anche sulle decisioni in fase di separazione pre-divorzio.
Nel suo contributo «Sesso e genere», Fabrizio Felice riflette sulla terminologia a margine del progetto di legge in materia di omolesbobitransfobia, inserendosi nel dibattito avviato nei movimenti femministi (si veda al riguardo già il contributo in Newsletter 2020#3) analizza l’uso giuridico del significato di «genere» a livello internazionale e nazionale, per concludere come l’estensione degli articoli del codice penale a motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere pare dunque riflettere «una linea di politica legislativa di inclusione e di protezione ampia, e nondiscriminatoria, delle vittime in condizione di particolare vulnerabilità.»
Ci piace infine segnalare il contributo di Francesca Fiecconi «LA FASE 2: FIAT IUSTITIA NE PEREAT MUNDUS» che a partire dalle esperienze maturate durante il lock-down discute possibilità e limiti di alcune modalità di lavoro e di tenere udienze a distanza, dopo che «la pandemia ha provocato la perdita del classico luogo di incontro e di confronto dei diritti soggettivi – il foro». Vi sono effettivamente le condizioni per tornare come prima? O, viceversa, occorre piuttosto misurarsi con qualcosa dentro il sistema che è irreversibilmente mutato? Il gesto politico più importante che possiamo compiere è provare a guidare questo cambiamento.  

Accesso diretto (giudicedonna.it)